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Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar

 

   

4° Conto Energia

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel protocollo di Kyoto, l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 2001/77 in tema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Le fonti energetiche rinnovabili sono (art. 2 del Dlgs 387/03):
“le fonti energetiche non fossili, eolica; solare; geotermica; del moto ondoso; maremotrice; idraulica; biomasse; gas di discarica; gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Il GSE ha un ruolo centrale nella promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia, essendo l'ente attuatore del sistema di incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili che prevede per impianti fotovoltaici::

Il CONTO ENERGIA è un sistema per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 387 del 29/12/2003 attuato poi dal decreto 28/07/2005 e successivamente modificato dal Decreto ministeriale 19/02/2007.
Il decreto prevede che a beneficiarne siano persone fisiche o persone giuridiche che abbiano installato un impianto fotovoltaico connesso alla rete (grid-connected) avente potenza di almeno 1 kWp, senza alcun limite massimo.
L'incentivo viene erogato in funzione di quanta energia produce l'impianto variando la tariffa di incentivazione secondo la tipologia di installazione e la potenza dello stesso, come illustrato dalla seguente tabella.

4° CONTO ENERGIA

Le regole del quarto conto energia (DM 5 maggio 2011)
Possono usufruire degli incentivi definiti nel Decreto tutti gli impianti collegati alla rete che entrano in esercizio dopo il 31/05/2011 (con l’eccezione degli impianti che accedono ai benefici previsti dalla Legge n. 129 del 2010) e fino al 31/12/2016, fatta salva la possibilità che, al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro, siano riviste le modalità di incentivazione (articolo 2, comma 3, del Decreto).
Gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, e sono riconducibili alle seguenti quattro specifiche categorie:

  • impianti fotovoltaici, suddivisi in “piccoli impianti” e “grandi impianti”, con tariffe differenziate tra impianti
    “su edifici” e “altro impianto”;
  • impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  • impianti fotovoltaici a concentrazione;
  • impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.
L’energia elettrica prodotta dagli impianti che abbiano rispettato le regole di ammissione agli incentivi indicate nel Decreto è incentivata a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per un periodo di 20 anni e la tariffa è costante in moneta corrente per tutta la durata dell’incentivazione.
La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Impianti fotovoltaici:
Il Decreto classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento:

  • gli impianti fotovoltaici “sugli edifici”
  • gli “altri impianti fotovoltaici”

Impianti fotovoltaici sugli edifici:
Per poter accedere alla pertinente tariffa, gli impianti realizzati sugli edifici devono rispettare le seguenti condizioni tecniche di posizionamento dei moduli fotovoltaici:

  • Su tetti piani o su coperture con pendenze fino a 5°:
    Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su copertura con pendenza fino a 5°. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa
    balaustra.
    Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
  • Su tetti a falda in modo complanare alla falda:
    I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
  • Su tetti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui ai punti precedenti: con moduli installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
  • In qualità di frangisole:
    I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.

I fabbricati rurali accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico sono equiparati agli edifici.
Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati.

Altri impianti fotovoltaici: Ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente tipologia, ivi inclusi gli impianti a terra.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti di potenza non inferiore a 1 kW.
Rientrano nella tipologia “altri impianti” gli impianti realizzati a terra e gli impianti realizzati su edifici che non rispettano le condizioni tecniche su undicate.
Inoltre, rientrano in questa tipologia tutti gli impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline che non rispettano i requisiti richiesti.

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
Il Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici, di potenza superiore a 1 kW e non superiore a 5 MW, che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti.

Impianti fotovoltaici a concentrazione:
Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone giuridiche e i soggetti pubblici: sono quindi espressamente escluse le persone fisiche e i condomini.
Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.

Maggiorazioni e premio per l’uso efficiente dell’energia:
In base a quanto stabilito agli articoli 13 e 16 del Decreto, possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora abbinati a un uso efficiente dell’energia:
- i piccoli impianti sugli edifici installati in conformità alle modalità di posizionamento indicate
nell’Allegato 2 del Decreto;
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.
Il premio, che può raggiungere il 30% della tariffa base, è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di presentazione della richiesta e per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.

Limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole:
In applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole l’accesso al registro e agli incentivi è consentito a condizione che:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.


Impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline:
Al fine di ottenere il riconoscimento del premio previsto per gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie, barriere acustiche e pensiline è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante un documento che comprovi la loro effettiva funzione (per esempio la dichiarazione di inizio attività, il permesso a costruire o il certificato catastale, qualora recanti tale indicazione).
Tali manufatti devono, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:

  • Per pergole, serre, tettoie e pensiline, l’altezza minima dal suolo dei moduli deve essere non inferiore a 2 metri;
  • Il manufatto realizzato deve essere praticabile in tutta la sua estensione;
  • Le barriere acustiche devono essere realizzate per svolgere effettivamente la funzione di ridurre la propagazione dei rumori;
  • Le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la proiezione al suolo della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

TARIFFE PER L’ ANNO 2011

1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate nella seguente tabella.

Taglia di potenza dell’impianto

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

  Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici

altri impianti fotovoltaici

Impianti sugli edifici

altri impianti fotovoltaici

 
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]

[€/kWh]

[€/kWh]

[€/kWh]

1<P<3 0,387 0,344 0,379 0,337 0,368 0,327
3<P<20 0,356 0,319 0,349 0,312 0,339 0,303
20<P<200 0,338 0,306 0,331 0,300 0,321 0,291
200<P<1000 0,325 0,291 0,315 0,276 0,303 0,263
1000<P<5000 0,314 0,277 0,298 0,264 0,280 0,250
P>5000 0,299 0,264 0,284

0,251

0,269

0,238

2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate nella seguente tabella.

Potenza dell’impianto

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE
  Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici

altri impianti fotovoltaici

Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici Impianti sugli edifici
 
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]

[€/kWh]

[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]
1<P<3 0,361 0,316 0,345 0,302 0,320 0,281 0,298 0,261
3<P<20 0,325 0,289 0,310 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238
20<P<200 0,307 0,271 0,293 0,258 0,272 0,240 0,253 0,224
200<P<1000 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,210 0,246 0,189
1000<P<5000 0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181
P>5000 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172

TARIFFE PER L’ ANNO 2012

3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate nella seguente tabella:

Taglia di potenza dell’impianto

1° SEM. 2012

2° SEM 2012

  Impianti sugli edifici altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici

altri impianti fotovoltaici

 
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]

[€/kWh]

1<P<3 0,274 0,240 0,252 0,221
3<P<20 0,247 0,219 0,227 0,202
20<P<200 0,233 0,206 0,214 0,189
200<P<1000 0,224 0,172 0,202 0,155
1000<P<5000 0,182 0,156 0,164 0,140
P>5000 0,171 0,148 0,154 0,133

TARIFFE PER L’ANNO 2013 E PER I PERIODI SUCCESSIVI

4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate nella tabella a seguire.

Taglia di potenza dell’impianto

Impianti sugli edifici

Altri impianti fotovoltaici

  tariffa onnicomprensiva tariffa autoconsumo tariffa onnicomprensiva

tariffa autoconsumo

 
[€/kWh]
[€/kWh]
[€/kWh]

[€/kWh]

1<P<3 0,375 0,230 0,346 0,201
3<P<20 0,352 0,207 0,329 0,184
20<P<200 0,299 0,195 0,276 0,172
200<P<1000 0,281 0,183 0,239 0,141
1000<P<5000 0,227 0,149 0,205 0,127
P>5000 0,218 0,140 0,199 0,121

Maggiorazione per utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea
Il Decreto introduce una maggiorazione sulla componente incentivante della tariffa del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione europea.
Il “costo di investimento” è definito come il totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico. Per “costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro” si considera il solo costo di acquisto dell’impianto fotovoltaico, scomponibile nelle voci:

  • Moduli fotovoltaici
  • Inverter e sistemi di acquisizione dati
  • Componentistica elettrica (per lo stadio corrente continua e corrente alternata), trasformatori, strutture di sostegno (inclusi sistemi di inseguimento completi di apparecchiature elettriche ad essi necessari) e opere civili.


Si specifica che tali voci di costo possono essere contabilizzate ai fini della maggiorazione soltanto qualora la produzione sia realizzata in Paesi che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultino membri dell’Unione europea.