|
Ai
fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel protocollo
di Kyoto, l’Italia ha recepito la Direttiva Europea
2001/77 in tema di incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile.
Le fonti energetiche rinnovabili sono (art. 2 del Dlgs 387/03):
“le fonti energetiche non fossili, eolica; solare; geotermica;
del moto ondoso; maremotrice; idraulica; biomasse; gas di
discarica; gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Il GSE ha un ruolo centrale nella promozione,
incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia,
essendo l'ente attuatore del sistema di incentivazione dell’energia
prodotta da fonti rinnovabili che prevede per impianti fotovoltaici::
Il
CONTO ENERGIA è un sistema
per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici secondo quanto previsto dal decreto legislativo
n. 387 del 29/12/2003 attuato poi dal decreto 28/07/2005 e
successivamente modificato dal Decreto ministeriale 19/02/2007.
Il decreto prevede che a beneficiarne siano persone fisiche
o persone giuridiche che abbiano installato un impianto fotovoltaico
connesso alla rete (grid-connected) avente potenza di almeno
1 kWp, senza alcun limite massimo.
L'incentivo viene erogato in funzione di quanta energia produce
l'impianto variando la tariffa di incentivazione secondo la
tipologia di installazione e la potenza dello stesso, come
illustrato dalla seguente tabella.
4°
CONTO ENERGIA
Le
regole del quarto conto energia (DM 5 maggio 2011)
Possono usufruire degli incentivi definiti nel Decreto tutti
gli impianti collegati alla rete che entrano in esercizio
dopo il 31/05/2011 (con l’eccezione degli impianti che
accedono ai benefici previsti dalla Legge n. 129 del 2010)
e fino al 31/12/2016, fatta salva la possibilità che,
al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli
incentivi di 6 miliardi di euro, siano riviste le modalità
di incentivazione (articolo 2, comma 3, del Decreto).
Gli interventi ammessi sono quelli di nuova costruzione, rifacimento
totale o potenziamento, e sono riconducibili alle seguenti
quattro specifiche categorie:
-
impianti
fotovoltaici, suddivisi in “piccoli impianti”
e “grandi impianti”, con tariffe differenziate
tra impianti
“su edifici” e “altro impianto”;
-
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
-
impianti fotovoltaici a concentrazione;
-
impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.
L’energia
elettrica prodotta dagli impianti che abbiano rispettato le
regole di ammissione agli incentivi indicate nel Decreto è
incentivata a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto,
per un periodo di 20 anni e la tariffa è costante in
moneta corrente per tutta la durata dell’incentivazione.
La tariffa incentivante spettante è quella vigente
alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Impianti
fotovoltaici:
Il Decreto classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo
la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento:
-
gli impianti fotovoltaici “sugli edifici”
-
gli “altri impianti fotovoltaici”
Impianti
fotovoltaici sugli edifici:
Per poter accedere alla pertinente tariffa, gli impianti realizzati
sugli edifici devono rispettare le seguenti condizioni tecniche
di posizionamento dei moduli fotovoltaici:
- Su
tetti piani o su coperture con pendenze fino a 5°:
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su
copertura con pendenza fino a 5°. Qualora sia presente
una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita
all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare
non superiore all’altezza minima della stessa
balaustra.
Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza
massima dei moduli rispetto al piano non deve superare
i 30 cm.
- Su
tetti a falda in modo complanare alla falda:
I moduli devono essere installati in modo complanare alla
superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima
superficie.
- Su
tetti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui
ai punti precedenti: con moduli installati in
modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti
del tetto, con una tolleranza di più o meno 10
gradi.
- In
qualità di frangisole:
I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre
ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.
I
fabbricati rurali accatastati prima della data di entrata
in esercizio dell’impianto fotovoltaico sono equiparati
agli edifici.
Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le
serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le
strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate
nel catasto dei fabbricati.
Altri
impianti fotovoltaici: Ovvero
tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente
tipologia, ivi inclusi gli impianti a terra.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti
di potenza non inferiore a 1 kW.
Rientrano nella tipologia “altri impianti” gli
impianti realizzati a terra e gli impianti realizzati su edifici
che non rispettano le condizioni tecniche su undicate.
Inoltre, rientrano in questa tipologia tutti gli impianti
realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie
e pensiline che non rispettano i requisiti richiesti.
Impianti
fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
Il Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici, di potenza
superiore a 1 kW e non superiore a 5 MW, che utilizzano moduli
non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente
per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli
edifici hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti.
Impianti
fotovoltaici a concentrazione:
Per gli impianti fotovoltaici a concentrazione possono beneficiare
delle tariffe incentivanti le persone giuridiche e i soggetti
pubblici: sono quindi espressamente escluse le persone fisiche
e i condomini.
Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW
e non superiore a 5 MW.
Maggiorazioni
e premio per l’uso efficiente dell’energia:
In base a quanto stabilito agli articoli 13 e 16 del Decreto,
possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora abbinati
a un uso efficiente dell’energia:
- i piccoli impianti sugli edifici installati in conformità
alle modalità di posizionamento indicate
nell’Allegato 2 del Decreto;
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovative.
Il premio, che può raggiungere il 30% della tariffa
base, è riconosciuto a decorrere dall’anno solare
successivo alla data di presentazione della richiesta e per
il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
Limitazioni
per impianti installati a terra su aree agricole:
In applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo
n. 28 del 2011, nel caso di impianti con moduli collocati
a terra in aree agricole l’accesso al registro e agli
incentivi è consentito a condizione che:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore
a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario,
gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore
a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti
più del 10% della superficie del terreno agricolo nella
disponibilità del proponente.
Impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre,
barriere acustiche, tettoie e pensiline:
Al fine di ottenere il riconoscimento del premio previsto
per gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi
costruttivi di pergole, serre, tettoie, barriere acustiche
e pensiline è necessario allegare alla richiesta di
concessione della tariffa incentivante un documento che comprovi
la loro effettiva funzione (per esempio la dichiarazione di
inizio attività, il permesso a costruire o il certificato
catastale, qualora recanti tale indicazione).
Tali manufatti devono, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
-
Per
pergole, serre, tettoie e pensiline, l’altezza minima
dal suolo dei moduli deve essere non inferiore a 2 metri;
-
Il
manufatto realizzato deve essere praticabile in tutta
la sua estensione;
-
Le
barriere acustiche devono essere realizzate per svolgere
effettivamente la funzione di ridurre la propagazione
dei rumori;
-
Le
serre a seguito dell’intervento devono presentare
un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie
totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra
e la proiezione al suolo della superficie totale della
copertura della serra stessa non superiore al 50%.
TARIFFE
PER L’ ANNO 2011
1.
Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono
individuate nella seguente tabella.
|
Taglia di potenza dell’impianto
|
GIUGNO |
LUGLIO |
AGOSTO |
| |
Impianti
sugli edifici |
altri
impianti fotovoltaici |
Impianti
sugli edifici |
altri impianti fotovoltaici |
Impianti sugli edifici |
altri impianti fotovoltaici |
| |
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh] |
[€/kWh] |
[€/kWh] |
| 1<P<3
|
0,387
|
0,344
|
0,379
|
0,337
|
0,368
|
0,327
|
| 3<P<20
|
0,356
|
0,319
|
0,349
|
0,312
|
0,339
|
0,303
|
| 20<P<200
|
0,338
|
0,306
|
0,331
|
0,300
|
0,321
|
0,291
|
| 200<P<1000
|
0,325
|
0,291
|
0,315
|
0,276
|
0,303
|
0,263
|
| 1000<P<5000
|
0,314
|
0,277
|
0,298
|
0,264
|
0,280
|
0,250
|
| P>5000
|
0,299
|
0,264
|
0,284
|
0,251
|
0,269 |
0,238 |
2.
Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate
nella seguente tabella.
|
Potenza dell’impianto
|
SETTEMBRE |
OTTOBRE |
NOVEMBRE |
DICEMBRE |
| |
Impianti
sugli edifici |
altri
impianti fotovoltaici |
Impianti
sugli edifici |
altri impianti fotovoltaici |
Impianti
sugli edifici |
altri
impianti fotovoltaici |
Impianti
sugli edifici |
Impianti
sugli edifici |
| |
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh] |
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
| 1<P<3
|
0,361
|
0,316
|
0,345
|
0,302
|
0,320
|
0,281
|
0,298
|
0,261
|
| 3<P<20
|
0,325
|
0,289
|
0,310
|
0,276
|
0,288
|
0,256
|
0,268
|
0,238
|
| 20<P<200
|
0,307
|
0,271
|
0,293
|
0,258
|
0,272
|
0,240
|
0,253
|
0,224
|
| 200<P<1000
|
0,298
|
0,245
|
0,285
|
0,233
|
0,265
|
0,210
|
0,246
|
0,189
|
| 1000<P<5000
|
0,278
|
0,243
|
0,256
|
0,223
|
0,233
|
0,201
|
0,212
|
0,181
|
| P>5000
|
0,264
|
0,231
|
0,243
|
0,212
|
0,221
|
0,191
|
0,199
|
0,172
|
TARIFFE
PER L’ ANNO 2012
3.
Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate
nella seguente tabella:
|
Taglia di potenza dell’impianto
|
1°
SEM. 2012 |
2°
SEM 2012 |
| |
Impianti
sugli edifici |
altri
impianti fotovoltaici |
Impianti
sugli edifici |
altri impianti fotovoltaici |
| |
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh] |
| 1<P<3
|
0,274
|
0,240
|
0,252
|
0,221
|
| 3<P<20
|
0,247
|
0,219
|
0,227
|
0,202
|
| 20<P<200
|
0,233
|
0,206
|
0,214
|
0,189
|
| 200<P<1000
|
0,224
|
0,172
|
0,202
|
0,155
|
| 1000<P<5000
|
0,182
|
0,156
|
0,164
|
0,140
|
| P>5000
|
0,171
|
0,148
|
0,154
|
0,133
|
TARIFFE
PER L’ANNO 2013 E PER I PERIODI SUCCESSIVI
4.
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore
onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico.
Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una
tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate nella
tabella a seguire.
|
Taglia di potenza dell’impianto
|
Impianti
sugli edifici |
Altri
impianti fotovoltaici |
| |
tariffa
onnicomprensiva |
tariffa
autoconsumo |
tariffa
onnicomprensiva |
tariffa autoconsumo |
| |
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh]
|
[€/kWh] |
| 1<P<3
|
0,375
|
0,230
|
0,346
|
0,201
|
| 3<P<20
|
0,352
|
0,207
|
0,329
|
0,184
|
| 20<P<200
|
0,299
|
0,195
|
0,276
|
0,172
|
| 200<P<1000
|
0,281
|
0,183
|
0,239
|
0,141
|
| 1000<P<5000
|
0,227
|
0,149
|
0,205
|
0,127
|
| P>5000
|
0,218
|
0,140
|
0,199
|
0,121
|
Maggiorazione
per utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea
Il Decreto introduce una maggiorazione sulla componente incentivante
della tariffa del 10% per gli impianti il cui costo di investimento,
per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per
non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata
all’interno della Unione europea.
Il “costo di investimento” è definito come
il totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione
a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico. Per
“costo di investimento per quanto riguarda i componenti
diversi dal lavoro” si considera il solo costo di acquisto
dell’impianto fotovoltaico, scomponibile nelle voci:
-
Moduli
fotovoltaici
-
Inverter e sistemi di acquisizione dati
-
Componentistica elettrica (per lo stadio corrente continua
e corrente alternata), trasformatori, strutture di sostegno
(inclusi sistemi di inseguimento completi di apparecchiature
elettriche ad essi necessari) e opere civili.
Si specifica che tali voci di costo possono essere contabilizzate
ai fini della maggiorazione soltanto qualora la produzione
sia realizzata in Paesi che, alla data di entrata in vigore
del Decreto, risultino membri dell’Unione europea.
|